Ministero della pubblica amministrazione

logo

Palermo, 15/09/2023

AI DOCENTI;

AL PERSONALE ATA;

AL DSGA;

ATTI-SITO;

Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno Scolastico 2023/2024 

Relativamente all’oggetto si comunica quanto segue:  

  1. A) Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2022-2023

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente, come da modelli allegati,(Modulo 1 e Modulo 2) da inviare tramite il  proprio account istituzionale a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,integrando tale autocertificazione con il documento “Riepilogo Dati Domanda On Line” rilasciato dall’INPS in fase di presentazione della domanda (telematica o tramite soggetti abilitati)

Nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di tale documento può recuperarlo accedendo al sito dell’INPS tramite SPID. 

  1. B) Prima istanza a.s. 2023/2024

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità,la medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento. Suddetta richiesta va effettuata compilando il modulo allegato alla presente (Modulo 3), allegando ad essi il documento “Riepilogo Dati Domanda On Line” rilasciato dall’INPS in fase di presentazione della domanda (telematica o tramite soggetti abilitati) ed inviando suddetta documentazione,  tramite il  proprio account istituzionale al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

In assenza dei suddetti moduli e del suddetto documento riepilogativo, l’amministrazione scrivente non potrà autorizzare alcun permesso legato alla legge 104/92 

  1. C) Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Al fine di prevenire l’insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale. 

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell’art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell’art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine subiti dall’Amministrazione. 

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una “frode”, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale estende il divieto all’intera giornata, notte inclusa, e non soltanto alle ore in cui il dipendente sarebbe stato impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa. Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 non è autorizzato neanche a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall’abitazione. Egli invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all’assistenza come l’accompagnare l’invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci. 

In maniera ormai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell’abuso del diritto a fruire dei permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

Modalità di fruizione dei Permessi

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento” Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi“…devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

L’articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che il personale ATA possa fruire dei 3 giorni di permesso, di cui all’articolo 33, comma 3 legge 104/1992, anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Tali ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti). Si invita tutto il personale al massimo rispetto delle presenti disposizioni. 

Dirigente Scolastico

Dott.ssa De Pietro Giovanna

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

In primo piano

Sistema PagoPA

15 Dic, 2022

Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema “PagoPA” su…